Atto Costitutivo
L’anno 2011, il giorno 9 del mese di Maggio, tra i sottoscritti:
La sede dell’associazione è stabilita in Trani (BT), in via Ugo La Malfa n.6.
Lo scopo dell’associazione è quello dettagliatamente indicato nell’art.2 dello statuto allegato al presente atto,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
L’associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 25 articoli che si allega al presente atto di costituzione.
Le persone sopra elencate costituiscono il primo nucleo di soci denominati soci fondatori e stabiliscono che
il Consiglio direttivo sia formato nelle persone dei signori :Capogrosso Luigi, Capogrosso Francesco, Casale Rosario, Florio Giovanni Battista, Pellegrino Michele.
I Consiglieri nominati eleggono
- alla carica di Presidente il signor Capogrosso Luigi, (...omissis...);
- alla carica di Vice Presidente il signor Casale Rosario, (...omissis...);
- alla carica di Segretario con funzioni di Tesoriere il signor Florio Giovanni Battista, (...omissis...).
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste
dalla legge.
Le spese del presente atto sono a carico dell’Associazione.
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.
Letto, confermato e sottoscritto in Trani, il 9 Maggio 2011
- Capogrosso Luigi, (...omissis...)
- Capogrosso Francesco, (...omissis...);
- Casale Rosario, (...omissis...);
- Florio Giovanni Battista, (...omissis...);
- Pellegrino Michele, (...omissis...)
La sede dell’associazione è stabilita in Trani (BT), in via Ugo La Malfa n.6.
Lo scopo dell’associazione è quello dettagliatamente indicato nell’art.2 dello statuto allegato al presente atto,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
L’associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 25 articoli che si allega al presente atto di costituzione.
Le persone sopra elencate costituiscono il primo nucleo di soci denominati soci fondatori e stabiliscono che
il Consiglio direttivo sia formato nelle persone dei signori :Capogrosso Luigi, Capogrosso Francesco, Casale Rosario, Florio Giovanni Battista, Pellegrino Michele.
I Consiglieri nominati eleggono
- alla carica di Presidente il signor Capogrosso Luigi, (...omissis...);
- alla carica di Vice Presidente il signor Casale Rosario, (...omissis...);
- alla carica di Segretario con funzioni di Tesoriere il signor Florio Giovanni Battista, (...omissis...).
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste
dalla legge.
Le spese del presente atto sono a carico dell’Associazione.
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.
Letto, confermato e sottoscritto in Trani, il 9 Maggio 2011
Statuto
Art.1 – Denominazione e sede
È costituita in Trani (BT), via Ugo La Malfa n.6, l’associazione non riconosciuta denominata “RITMIMISTI”.
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.
Art.2 – Scopo
L’associazione RITMIMISTI è autonoma, apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro; non subordina la partecipazione alle sue attività a discriminazione alcuna. Opera nel campo della cultura per la promozione umana e civile di ogni persona. Agisce, mediante la forma associativa, per la solidarietà e la tolleranza.
Intende la musica come strumento di espressione, di aggregazione, di dialogo e di crescita. RITMIMISTI promuove e diffonde la musica coinvolgendo appassionati di ogni condizione sociale.
A tal fine :
a. organizza concerti, festival, concorsi, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
b. organizza corsi, stage, seminari di educazione musicale, di formazione o di perfezionamento;
c. attiva e partecipa ad iniziative musicali e culturali in collaborazione con altri Enti e associazioni;
d. produce e diffonde musica attraverso supporti multimediali, internet e mediante la collaborazione con emittenti radiofoniche e televisive;
e. si propone come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali;
f. promuove la condivisione di strumenti e attrezzature per la produzione musicale, nonché la formazione di gruppi d’acquisto e di gruppi d’ascolto;
g. promuove con ogni mezzo di comunicazione lo scambio di informazioni e di esperienze all’interno e all’esterno dell’associazione;
h. promuove l’aggregazione di musicisti in complessi, bande, cori, compagnie;
i. studia, salvaguarda e valorizza il patrimonio musicale e culturale della comunità locale e regionale;
j. pubblica materiale didattico multimediale, bollettini, atti di convegni, seminari, studi, ricerche compiute.
Art.3 – Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art.4 – Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa, ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni. La quota associativa è intrasmissibile.
Possono far parte all’associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Art.5 – Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.
Art.6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
dimissione volontaria in forma scritta;
morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
radiazione per atti lesivi dell’Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
I soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
Art.7 – Organi
Gli organi sociali sono:
l’assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente.
Art.8 – Assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
La convocazione dell’assemblea avverrà almeno otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax, e-mail o telegramma.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Art.9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa.
Art.10 – Compiti dell’assemblea
a- esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l’attività dell’associazione
b- eleggere i membri del consiglio direttivo
c- ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo
d- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo
e- deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa
Art.11 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art.12 – Modifiche dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti associativi
Le eventuali modifiche all’atto costitutivo, al presente statuto o a regolamenti associativi potranno essere discusse e deliberate, se poste all’ordine del giorno, solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se sono presenti i tre quarti degli associati.
Art.13 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzione di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Art.14 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Art.15 – Convocazione direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.
Art.16 – Compiti del Consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.
Art.17 – Il bilancio
Il Consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.
Art.18 – Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art.19 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art.20 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art.21 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.22 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti
- dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- dai contributi degli associati;
- dai contributi di enti ed associazioni;
- da lasciti e donazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
- dalla raccolta di fondi.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art.23 – Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art.24 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere rappresentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione o ente che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.25 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.
Letto, approvato e sottoscritto a Trani, il 9 Maggio 2011
È costituita in Trani (BT), via Ugo La Malfa n.6, l’associazione non riconosciuta denominata “RITMIMISTI”.
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.
Art.2 – Scopo
L’associazione RITMIMISTI è autonoma, apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro; non subordina la partecipazione alle sue attività a discriminazione alcuna. Opera nel campo della cultura per la promozione umana e civile di ogni persona. Agisce, mediante la forma associativa, per la solidarietà e la tolleranza.
Intende la musica come strumento di espressione, di aggregazione, di dialogo e di crescita. RITMIMISTI promuove e diffonde la musica coinvolgendo appassionati di ogni condizione sociale.
A tal fine :
a. organizza concerti, festival, concorsi, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
b. organizza corsi, stage, seminari di educazione musicale, di formazione o di perfezionamento;
c. attiva e partecipa ad iniziative musicali e culturali in collaborazione con altri Enti e associazioni;
d. produce e diffonde musica attraverso supporti multimediali, internet e mediante la collaborazione con emittenti radiofoniche e televisive;
e. si propone come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali;
f. promuove la condivisione di strumenti e attrezzature per la produzione musicale, nonché la formazione di gruppi d’acquisto e di gruppi d’ascolto;
g. promuove con ogni mezzo di comunicazione lo scambio di informazioni e di esperienze all’interno e all’esterno dell’associazione;
h. promuove l’aggregazione di musicisti in complessi, bande, cori, compagnie;
i. studia, salvaguarda e valorizza il patrimonio musicale e culturale della comunità locale e regionale;
j. pubblica materiale didattico multimediale, bollettini, atti di convegni, seminari, studi, ricerche compiute.
Art.3 – Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art.4 – Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa, ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni. La quota associativa è intrasmissibile.
Possono far parte all’associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Art.5 – Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.
Art.6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
dimissione volontaria in forma scritta;
morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
radiazione per atti lesivi dell’Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
I soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
Art.7 – Organi
Gli organi sociali sono:
l’assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente.
Art.8 – Assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
La convocazione dell’assemblea avverrà almeno otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax, e-mail o telegramma.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Art.9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa.
Art.10 – Compiti dell’assemblea
a- esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l’attività dell’associazione
b- eleggere i membri del consiglio direttivo
c- ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo
d- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo
e- deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa
Art.11 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art.12 – Modifiche dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti associativi
Le eventuali modifiche all’atto costitutivo, al presente statuto o a regolamenti associativi potranno essere discusse e deliberate, se poste all’ordine del giorno, solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se sono presenti i tre quarti degli associati.
Art.13 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzione di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Art.14 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Art.15 – Convocazione direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.
Art.16 – Compiti del Consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.
Art.17 – Il bilancio
Il Consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.
Art.18 – Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art.19 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art.20 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art.21 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.22 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti
- dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- dai contributi degli associati;
- dai contributi di enti ed associazioni;
- da lasciti e donazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
- dalla raccolta di fondi.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art.23 – Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art.24 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere rappresentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione o ente che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.25 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.
Letto, approvato e sottoscritto a Trani, il 9 Maggio 2011
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